La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20122/2024, ha chiarito la validità della risoluzione contrattuale tramite diffida ad adempiere, anche in presenza di un inadempimento non grave, qualora il contratto lo preveda esplicitamente. Il caso riguardava un contratto tra una società di gestione di apparecchi da gioco e l'esercente di un bar. La Corte ha rigettato il ricorso della società, sottolineando che se le parti pattuiscono la possibilità di risolvere il contratto per 'qualsiasi inadempimento' tramite diffida, non è necessario per il giudice valutare la gravità della violazione.
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