La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello che, in qualità di giudice di rinvio, aveva deciso una controversia basandosi su una norma esterna al contratto, discostandosi dal principio di diritto e dal perimetro decisionale fissato dalla stessa Cassazione in una precedente pronuncia. Il caso riguardava il calcolo dell'indennizzo dovuto a una società di distribuzione del gas alla fine di una concessione. La Cassazione ha ribadito che il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, non potendo estendere l'indagine a questioni che formano oggetto di giudicato implicito.
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