Una società di logistica ha richiesto l'esenzione TARI sostenendo di produrre rifiuti speciali non assimilabili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19620/2024, ha annullato la decisione favorevole alla società, ribadendo che l'onere della prova per ottenere il beneficio fiscale spetta interamente al contribuente. Non è sufficiente basarsi sulla natura dell'attività svolta, ma è necessario fornire prove documentali concrete sulla tipologia, le aree di produzione e l'effettivo auto-smaltimento dei rifiuti.
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