L'Agente della Riscossione ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile per tardività il suo appello contro l'annullamento di alcune cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice di secondo grado ha errato nel calcolo dei tempi, omettendo di applicare correttamente la sospensione feriale dei termini, all'epoca pari a quarantasei giorni. Di conseguenza, l'appello era tempestivo. Tuttavia, a causa di un potenziale giudicato esterno derivante da un'altra sentenza definitiva sullo stesso ricorso, dichiarato inammissibile perché notificato tramite posta privata, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per verificare l'identità dei giudizi e decidere di conseguenza.
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