Una società ha impugnato un avviso di accertamento IMU per il 2014, sostenendo che i propri terreni non fossero edificabili a causa di vincoli paesaggistici e di destinazione pubblica. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della edificabilità aree IMU, specificando che solo i vincoli di inedificabilità assoluta, che precludono totalmente l'intervento privato, esonerano dal pagamento dell'imposta. I vincoli che si limitano a condizionare lo sviluppo o che ammettono un'iniziativa privata o mista, invece, incidono solo sulla determinazione del valore venale ma non eliminano il presupposto impositivo. La causa è stata rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione.
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