Una società cooperativa ha ricevuto un finanziamento pubblico per la costruzione di un oleificio. Anni dopo, il Ministero ha revocato il contributo, sostenendo la mancata realizzazione dell'opera, e ha emesso un'ingiunzione fiscale per la restituzione delle somme. La società si è opposta. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso della società, chiarendo il principio sull'onere della prova: la Pubblica Amministrazione deve provare l'erogazione del finanziamento, mentre il beneficiario deve dimostrare di averlo utilizzato correttamente. La costruzione dell'opera in un luogo diverso da quello pattuito è stata considerata un inadempimento.
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