TOSAP concessionario autostradale: La Cassazione fa chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale per le società che gestiscono infrastrutture pubbliche: il pagamento del TOSAP concessionario autostradale per opere come i viadotti. La decisione chiarisce che l’esenzione fiscale prevista per lo Stato non si estende automaticamente alle società private che operano in regime di concessione, anche quando l’opera è di proprietà demaniale.
I Fatti di Causa: La Controversia sul Viadotto Autostradale
Il caso ha origine dalla richiesta di pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’anno 2010, avanzata da una società di riscossione nei confronti di una società concessionaria autostradale. L’oggetto della tassazione era l’occupazione del suolo pubblico da parte di un viadotto autostradale.
La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente dato ragione alla società concessionaria, accogliendo il suo appello. Contro questa decisione, la società di riscossione ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali. In parallelo, la concessionaria ha presentato un controricorso, eccependo a sua volta l’esistenza di un giudicato a suo favore derivante da una precedente sentenza su un’annualità diversa.
La Questione del Giudicato Esterno
Entrambe le parti hanno tentato di far valere il principio del “giudicato esterno”, sostenendo che precedenti decisioni (una a favore e una contro) su annualità fiscali diverse dovessero vincolare l’esito del giudizio in corso. La Corte di Cassazione ha respinto fermamente entrambe le eccezioni. I giudici hanno chiarito che, sebbene le controversie riguardassero le stesse parti e la stessa opera, ogni annualità d’imposta costituisce una fattispecie autonoma. Soprattutto, l’interpretazione di una norma di diritto è una funzione propria del giudice in ogni singolo processo e non può essere cristallizzata da una decisione precedente, che non può limitare l’attività esegetica di un altro giudice.
Il Presupposto Impositivo del TOSAP concessionario autostradale
Superata la questione del giudicato, la Corte si è concentrata sul merito. Il presupposto per l’applicazione della TOSAP, ai sensi del D.Lgs. 507/1993, è l’occupazione di spazi pubblici che comporti una “effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico”.
Nel caso di specie, è stato ritenuto indubbio che un viadotto autostradale, con i suoi piloni e la sua struttura sopraelevata, limita o impedisce l’utilizzo del suolo sottostante. Questa occupazione di fatto è di per sé sufficiente a far scattare l’obbligo tributario, indipendentemente dalla presenza di un atto formale di concessione comunale.
L’autonomia del Concessionario e l’Esclusione dell’Esenzione Statale
Il punto centrale della difesa della società concessionaria era l’esenzione prevista dall’art. 49 del decreto, che esonera dalla TOSAP le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato. La società sosteneva che, operando in forza di una concessione statale, l’occupazione fosse da imputare allo Stato stesso.
La Cassazione ha respinto questa tesi. Ha evidenziato che la società concessionaria, pur agendo sulla base di una concessione pubblica, è l’esecutrice della progettazione e realizzazione dell’opera. Il corrispettivo della sua attività è il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’infrastruttura per un lungo periodo. In questo contesto, la società agisce “in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base dei seguenti principi chiave:
- Autonomia Soggettiva: La società concessionaria è un soggetto giuridico distinto dallo Stato, che persegue un proprio interesse economico. L’occupazione del suolo è quindi propria della società e non dello Stato.
- Natura dell’Occupazione: Il viadotto costituisce un “impianto” che occupa in modo permanente il soprassuolo pubblico, sottraendolo all’uso comune e integrando così il presupposto impositivo della TOSAP.
- Irrilevanza della Proprietà Demaniale: Il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che a fine concessione tornerà nella piena disponibilità dello Stato non rileva ai fini fiscali durante il periodo della concessione. Per tutta la sua durata, è la società concessionaria a gestire il bene e a trarne profitto.
Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’esenzione, l’occupazione deve essere assoggettata a tassazione.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Questa ordinanza stabilisce un principio importante: le società private che gestiscono infrastrutture pubbliche in concessione sono considerate soggetti passivi autonomi ai fini dei tributi locali come la TOSAP. L’autonomia gestionale ed economica prevale sulla natura pubblica della concessione e sulla proprietà statale del bene, rendendo quindi dovuto il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
Un concessionario autostradale deve pagare la TOSAP per un viadotto?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la società che gestisce un’autostrada in concessione è il soggetto che realizza l’occupazione del suolo pubblico con il viadotto e deve quindi pagare la relativa tassa, poiché agisce come un’entità economica autonoma e non come un semplice sostituto dello Stato.
Una precedente sentenza favorevole su un’annualità d’imposta diversa è vincolante per gli anni successivi?
No. La Corte ha chiarito che ogni periodo d’imposta genera un’obbligazione tributaria autonoma. Una sentenza relativa a un anno specifico non crea un “giudicato esterno” vincolante per le controversie relative ad anni successivi, specialmente quando la questione centrale è l’interpretazione di una norma di legge.
Perché l’esenzione dalla TOSAP prevista per lo Stato non si applica al concessionario?
L’esenzione non si applica perché la società concessionaria, pur operando su incarico dello Stato, gestisce l’infrastruttura in piena autonomia e per un proprio profitto economico. L’occupazione del suolo è quindi direttamente imputabile alla società concessionaria come soggetto privato, e non allo Stato.