Un libero professionista, avvocato non iscritto alla Cassa Forense per reddito insufficiente, contestava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010 e il conseguente debito contributivo. La Corte d'Appello aveva dato ragione al professionista. Successivamente, un Tribunale di Agrigento, con sentenza definitiva (giudicato esterno), ha annullato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e dichiarato non dovuti i contributi per lo stesso anno. La Cassazione ha riconosciuto questo giudicato esterno, che ha reso improcedibile il ricorso principale dell'INPS, cassando senza rinvio la sentenza d'appello e compensando le spese.
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