La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto prima del fallimento impedisce al giudice fallimentare di dichiarare la nullità del contratto sottostante. Il credito, basato su un titolo divenuto definitivo, copre sia il dedotto che il deducibile, cristallizzando la validità del rapporto e rendendolo opponibile alla massa dei creditori. Di conseguenza, la pretesa del creditore, anche per il riconoscimento di un privilegio, non può essere respinta sulla base di una presunta invalidità del titolo contrattuale.
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