Un uomo, condannato per ricettazione, presenta ricorso alla Corte di Cassazione. I giudici, però, dichiarano il ricorso inammissibile per genericità. L'atto di impugnazione, infatti, conteneva riferimenti a numeri di procedimento e sentenze errati, rendendo le critiche sollevate del tutto eccentriche e incomprensibili rispetto alla decisione che si intendeva contestare. A causa di questo errore formale, il ricorso è stato respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito. La condanna originaria è diventata definitiva e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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