Un cittadino, condannato per furto aggravato di acqua tramite allaccio abusivo, ha proposto appello. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicazione retroattiva errata delle norme sulla specificità dei motivi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la specificità dei motivi di appello è un requisito da sempre necessario. L'atto di appello conteneva solo massime astratte e lamentele generiche sulla pena, senza collegamenti concreti con la sentenza di primo grado. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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