Una cittadina, condannata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di furto pluriaggravato, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La ricorrente ha contestato la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito e ha richiesto una riduzione della pena al minimo edittale, oltre all'applicazione prevalente delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato che le contestazioni sollevate riguardavano esclusivamente questioni di fatto, non esaminabili in Cassazione, e si limitavano a riprodurre le medesime difese già respinte in appello. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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