L'Imputata è stata condannata per invasione di un alloggio pubblico e furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore. La Corte d'Appello ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose, ma ha mantenuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante stessa, riducendo la pena a sei mesi. La Cassazione ha rigettato il ricorso sulla colpevolezza, confermando che l'assenza di contratto e il mancato pagamento provano il consumo abusivo. Tuttavia, ha accolto i motivi sul trattamento sanzionatorio: escludere un'aggravante ma considerarla ancora nel bilanciamento delle attenuanti rende la motivazione contraddittoria. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente al calcolo della pena, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova determinazione.
Continua »