Il Presidente dell'Associazione, gestore di una palestra, è stato condannato per il reato di furto di energia elettrica. L'imputato aveva installato un secondo contatore non registrato, collegato in parallelo a quello ufficiale, per prelevare corrente senza pagare. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un vizio di notifica e contestando la ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano procedurale, il ricorrente non ha dimostrato un reale pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla notifica al difensore anziché al domicilio. Sul merito, la Cassazione non può rivalutare le prove se la motivazione dei giudici d'appello è logica e completa. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato sanzionato.
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