La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto aggravato di acqua. La Corte ha confermato che un allaccio abusivo diretto alla conduttura idrica comunale costituisce l'aggravante del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2 c.p.), anche senza manomissione del contatore. Inoltre, ha ribadito che il furto di acqua dalla rete pubblica integra l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio (art. 625, n. 7 c.p.).
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