La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime detentivo speciale (art. 41-bis) per un detenuto ritenuto esponente di spicco di un clan criminale. Il ricorrente contestava l'assenza di prove recenti sui suoi collegamenti con l'esterno e la violazione del principio di rieducazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che per disporre la proroga del regime detentivo speciale non occorre la certezza assoluta dei contatti con la criminalità organizzata, ma basta una ragionevole probabilità basata su elementi concreti, come il ruolo apicale e la mancata dissociazione. Inoltre, la Corte ha ribadito che il regime speciale non cancella le attività rieducative, purché organizzate in sicurezza.
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