Il Condannato ha richiesto di rideterminare la pena residua da espiare, invocando la fungibilità della pena. Nello specifico, l'interessato ha scontato una condanna interamente completata nel 2004. Successivamente, nel 2020, il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati, riducendo la durata della prima condanna. Questa decisione ha reso la carcerazione antecedente priva di titolo per circa due anni. Il Condannato ha chiesto di imputare questi due anni sofferti in eccedenza a una nuova pena relativa a reati commessi a partire dal 2006. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La legge vieta di scomputare periodi di detenzione sofferti prima della commissione del nuovo reato. Di conseguenza, il periodo di carcere scontato in eccedenza nel passato non può alleggerire le sanzioni per reati commessi successivamente.
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