I comproprietari di un terreno situato in una riserva naturale protetta hanno eseguito scavi, aperto una strada e scavato un fosso senza autorizzazione. Le autorità hanno disposto il sequestro preventivo dell'area. I proprietari si sono opposti sostenendo che si trattasse di semplice pulizia del terreno e prevenzione degli incendi. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il reato paesaggistico è un reato di pericolo: per la sua configurazione non serve un danno effettivo all'ambiente, ma basta l'esecuzione di lavori non autorizzati idonei a modificare lo stato dei luoghi protetti. Di conseguenza, i proprietari perdono la causa, il sequestro resta attivo e devono pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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