La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7466/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore contro un'ordinanza di sequestro preventivo. Il provvedimento riguardava una società, quote, denaro e autovetture nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere, frode e trasferimento fittizio di beni. La Corte ha stabilito che la motivazione del provvedimento di riesame è valida anche se richiama ampiamente un atto precedente, a patto che emerga un'autonoma rielaborazione critica da parte del giudice. Inoltre, ha ribadito che la valutazione del 'fumus delicti' in sede di riesame del sequestro preventivo si limita alla configurabilità astratta del reato, senza entrare nel merito della fondatezza dell'accusa, che è riservata al giudizio successivo.
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