Una donna, ammessa all'affidamento in prova, chiede al Tribunale di Sorveglianza la sospensione della pena pecuniaria di 12.000 euro a causa di difficoltà economiche. Il Tribunale respinge l'istanza, sostenendo che la donna non ha svolto il volontariato previsto e che la misura sta per scadere. La Condannata fa ricorso. La Cassazione le dà ragione e annulla l'ordinanza. I giudici chiariscono che il Tribunale ha commesso un grave errore di calcolo, poiché la misura scade tre anni dopo rispetto a quanto indicato. Inoltre, il Tribunale ha ignorato la relazione degli assistenti sociali, la quale dimostra che il mancato volontariato dipendeva da ritardi del Comune e non dalla donna. Il Tribunale dovrà ora rivalutare il caso basandosi sui dati corretti.
Continua »