Il caso riguarda Il Venditore di uova, accusato di frode nell'esercizio del commercio per aver consegnato a un'azienda acquirente uova con etichette contraffatte e di provenienza diversa da quella pattuita. La merce era stata spedita tramite un trasportatore terzo da una località all'altra. Il Venditore ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale che lo aveva condannato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il reato di frode nell'esercizio del commercio, in caso di vendita a distanza, si consuma nel luogo in cui avviene la consegna fisica della merce all'acquirente finale e non in quello di affidamento al vettore. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato le sentenze precedenti e ha trasferito gli atti al tribunale territorialmente competente.
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