L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale la partecipazione a una frode carosello tramite operazioni soggettivamente inesistenti, negando la detrazione IVA. Dopo che i giudici di merito hanno accolto le ragioni della contribuente escludendone la consapevolezza, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha richiesto la sospensione del processo per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. La Suprema Corte, non ravvisando elementi di inammissibilità della richiesta, ha disposto la sospensione del giudizio e il rinvio della causa a nuovo ruolo, consentendo alla contribuente di perfezionare la sanatoria fiscale.
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