Una società si vede negare la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici di merito accolgono il ricorso, ma la Cassazione ribalta la decisione, chiarendo la netta distinzione tra le regole per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e quelle per la detrazione dell'IVA. Per quest'ultima, è decisiva la prova della consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode, con oneri probatori specifici a carico dell'Amministrazione Finanziaria e del contribuente stesso.
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