La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per frode assicurativa. L'imputato aveva denunciato un sinistro mai avvenuto, inducendo in errore una terza società che ha poi inoltrato la pratica alla compagnia assicuratrice. La Corte ha confermato che il reato, previsto dall'art. 642, comma 2, c.p., non è un reato proprio, si è consumato dove la compagnia assicuratrice è stata indotta in errore, e che il ricorso era meramente ripetitivo delle argomentazioni già respinte in appello, confermando la condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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