Il Proprietario di un'imbarcazione, condannato in via definitiva per simulazione di reato e frode assicurativa per aver finto il furto del proprio natante poi affondato, ha proposto una richiesta di revisione. A sostegno della domanda, ha presentato dichiarazioni di due testimoni raccolte durante investigazioni difensive, che indicavano un marinaio deceduto come autore del furto. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che la richiesta di revisione è inammissibile quando le nuove prove sono palesemente inaffidabili o inidonee a ribaltare il giudicato. Nel caso specifico, le dichiarazioni non escludevano la colpevolezza del Proprietario come mandante del piano fraudolento, potendo il marinaio essere un semplice complice. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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