La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società finanziaria che chiedeva il risarcimento per responsabilità precontrattuale contro un istituto bancario a seguito di complessi accordi di cessione crediti. Dopo che un primo giudizio aveva accertato la risoluzione di un accordo preliminare, i giudici di merito avevano negato il risarcimento in un secondo processo, invocando il giudicato e il frazionamento abusivo della domanda. La Suprema Corte ha cassato la decisione, stabilendo che la mancata riproposizione di una domanda subordinata in appello comporta solo la rinuncia al giudizio e non al diritto sostanziale. Inoltre, ha escluso il frazionamento abusivo poiché i fatti costitutivi delle diverse domande erano distinti, tutelando così il diritto della società a ottenere un esame nel merito sulla condotta della banca.
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