Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un debitore per il pagamento di una fornitura di merci. Il debitore ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come competente un altro tribunale basandosi solo sul luogo di consegna della merce. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che, per sollevare validamente l'eccezione di incompetenza territoriale, la parte deve contestare tutti i criteri di collegamento concorrenti previsti dalla legge (compreso il domicilio del creditore). Non avendolo fatto, l'eccezione è incompleta e inefficace. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato la competenza del tribunale originariamente adito dal creditore.
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