Un acquirente ha comprato un immobile da una venditrice che ne dichiarava l'usucapione, ma il bene era intestato a una società fallita nel 2004. Il Tribunale di Paola si è dichiarato incompetente a favore del Tribunale fallimentare di Cosenza, applicando la nuova disciplina sulla competenza foro fallimentare. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che per i fallimenti dichiarati prima del 2006 si applica la vecchia Legge Fallimentare. Questa esclude la competenza del foro fallimentare per le azioni reali immobiliari, come l'usucapione. La competenza spetta quindi al Tribunale di Paola, dove l'immobile si trova.
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