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Foro Del Lavoro

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il tribunale specifico che la legge indica come competente per le cause tra lavoratore e datore di lavoro, basandosi su criteri come il luogo di lavoro o la sede dell'azienda.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Competenza territoriale lavoro: Causa al cliente nella sua città
Un lavoratore ha citato in giudizio sia il suo datore di lavoro (un subappaltatore) sia l'azienda committente per ottenere il pagamento di crediti retributivi. La causa è stata avviata presso il tribunale della città in cui ha sede l'azienda committente, anziché nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla competenza territoriale controversie di lavoro: in caso di responsabilità solidale, il lavoratore può legittimamente scegliere di agire davanti al giudice competente per la sede del committente. Questa facoltà deriva dalla stretta connessione tra le due domande, che permette di derogare ai fori speciali previsti per la singola causa di lavoro. La scelta del lavoratore è stata quindi convalidata.
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Competenza territoriale lavoro: il parcheggio vale come sede
Un autotrasportatore ha citato in giudizio la sua azienda per differenze retributive. Il problema era stabilire il tribunale competente, dato che la sede legale dell'azienda era in una città, ma il lavoratore operava da un parcheggio-deposito situato in un'altra. La Corte di Cassazione ha chiarito la regola sulla competenza territoriale controversie di lavoro. Ha stabilito che anche un semplice parcheggio, se usato come base operativa per ritirare e riconsegnare i mezzi, costituisce una 'dipendenza aziendale'. Poiché l'azienda non ha contestato specificamente questo fatto, il tribunale competente è quello del luogo dove il lavoratore effettivamente operava. La causa deve quindi proseguire davanti al tribunale scelto dal lavoratore.
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Foro lavoro: competente la sede del committente
La Corte di Cassazione stabilisce un importante principio sul foro del lavoro nelle cause di appalto. Un gruppo di lavoratori ha citato in giudizio la propria società datrice di lavoro e le società committenti per differenze retributive. Il tribunale di primo grado si era dichiarato incompetente, indicando come competente il foro della sede legale della società datrice. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che è competente anche il tribunale del luogo in cui i lavoratori hanno effettivamente prestato la loro attività, ovvero presso la sede della società committente, interpretando in senso ampio il concetto di 'dipendenza aziendale'.
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Foro del lavoro: competenza e domicilio del lavoratore
Un lavoratore, che si presumeva dipendente di un'azienda farmaceutica, ha avviato una causa presso il tribunale della sua provincia. L'azienda ha contestato la competenza territoriale, ottenendo una prima decisione favorevole che spostava la causa presso la sede legale della società. Il lavoratore ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che ai fini della determinazione del foro del lavoro, anche l'abitazione del dipendente, se utilizzata stabilmente per l'attività lavorativa (come nel caso di un informatore scientifico), costituisce 'dipendenza aziendale'. Di conseguenza, ha dichiarato la competenza del tribunale originariamente adito dal lavoratore.
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Competenza territoriale lavoro: nullo il foro scelto
Un sindacato ha citato in giudizio un lavoratore basandosi su una clausola di foro esclusivo contenuta nell'accordo di adesione. La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla tale clausola, riaffermando il principio della inderogabile competenza territoriale lavoro stabilita dall'art. 413 c.p.c. e assegnando il caso al tribunale del luogo di lavoro, residenza del lavoratore e sede dell'azienda.
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Competenza territoriale: casa non è dipendenza aziendale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che l'abitazione di un dipendente che lavora da remoto non costituisce automaticamente una "dipendenza aziendale". Di conseguenza, per le controversie di lavoro, la competenza territoriale non può essere radicata nel luogo di residenza del lavoratore solo perché vi svolge la sua prestazione, ma si deve fare riferimento ai criteri ordinari come la sede dell'azienda o il luogo di stipula del contratto. La decisione chiarisce che per qualificare l'abitazione come dipendenza aziendale è necessario un collegamento funzionale significativo con l'organizzazione dell'impresa, non essendo sufficiente la mera disponibilità di strumenti come un computer.
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