Un consumatore si oppone a un decreto ingiuntivo per un contratto d'opera, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del foro del consumatore. La società creditrice aderisce all'eccezione. Il Tribunale di Sondrio accoglie l'eccezione, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecco, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società a rimborsare le spese legali al consumatore, applicando il principio del foro del consumatore come inderogabile.
Continua »