La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) non ha natura di lodo arbitrale irrituale e non è quindi vincolante tra le parti come un contratto. Il caso riguardava due risparmiatori che, ottenuta una decisione ACF favorevole contro un istituto di credito, avevano avviato un procedimento monitorio presso il Tribunale di Roma. La Suprema Corte ha respinto il loro ricorso per regolamento di competenza, chiarendo che l'adesione dell'intermediario all'ACF è obbligatoria per legge e non una scelta volontaria che possa dar vita a un accordo arbitrale. La mancata esecuzione di una decisione ACF comporta solo sanzioni reputazionali e non impedisce alle parti di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, la cui competenza va determinata secondo le regole generali, come il foro del consumatore.
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