La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l'eccessività della pena inflitta, sostenendo che la motivazione del giudice d'appello fosse basata su mere formule di stile. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la determinazione della pena (dosimetria della pena) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione, anche sintetica, risulta logica e non arbitraria, come nel caso di specie, in cui la pena era stata giustificata dalla particolare gravità, oggettiva e soggettiva, del reato.
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