Una donna, assolta in un processo penale, si è opposta alla decisione dei giudici di disporre la compensazione delle spese processuali. Secondo lei, la controparte, avendo perso, avrebbe dovuto rimborsarle i costi legali. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, giudicandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che la scelta di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del tribunale, a patto che sia motivata in modo non illogico. In questo caso, la mancata collaborazione della donna e i vantaggi ottenuti dall'uso di un veicolo conteso giustificavano la decisione. La donna ha quindi perso l'ultimo ricorso ed è stata condannata a pagare le spese del giudizio e una sanzione.
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