I coniugi originari proprietari vendono un capannone a una società terza. Successivamente, agiscono in giudizio per far accertare la simulazione assoluta della vendita, sostenendo che l'atto serviva solo a sottrarre il bene ai creditori del figlio. Non disponendo di una controdichiarazione scritta, tentano di provare l'accordo tramite testimoni. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso degli eredi dei venditori. La Corte stabilisce che, nei rapporti tra le parti contraenti, la prova della simulazione assoluta di un contratto immobiliare richiede necessariamente la forma scritta. La prova testimoniale è inammissibile, salvo perdita incolpevole del documento. Tale inammissibilità tutela l'ordine pubblico e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Vince la società acquirente, che mantiene la proprietà del capannone.
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