L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari, lamentando l'illegalità della pena e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro patteggiamento è limitato a casi tassativi previsti dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Nel caso specifico, la pena concordata rientrava perfettamente nei limiti edittali previsti dalla legge sulle armi, escludendo qualsiasi illegalità della sanzione. Inoltre, la carenza di motivazione non rientra tra i motivi di impugnazione ammissibili per questa tipologia di sentenze. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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