Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha contestato la validità del prelievo ematico sostenendo che il suo consenso non fosse valido. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il test è utilizzabile. La Corte ha stabilito che, essendo stato l'imputato informato delle conseguenze di un eventuale rifiuto e avendo firmato la richiesta per il prelievo, il suo consenso era cosciente e volontario, rendendo i risultati del prelievo ematico per guida in ebbrezza una prova pienamente valida.
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