Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di un proprietario terriero che chiedeva il riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio su un fondo confinante. La corte ha stabilito che i titoli di acquisto non provavano l'esistenza della servitù, non sussistevano i requisiti per l'usucapione e non era possibile costituire una servitù coattiva, in quanto il fondo non era assolutamente intercluso e la via richiesta non rappresentava la soluzione meno pregiudizievole per il fondo servente.
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