La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 270/2024, ha dichiarato illegittimo il taglio forfettario del 30% sulla retribuzione variabile operato da un'Azienda Sanitaria Locale ai danni di un dirigente medico. La normativa sulla riduzione fondi contrattuali per il contenimento della spesa pubblica non consente tagli lineari e generalizzati sugli stipendi individuali, ma impone un ricalcolo del monte salari accessorio complessivo, da ridurre in proporzione al personale cessato dal servizio e poi da ripartire tra i dipendenti in servizio secondo le regole contrattuali.
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