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Foglio Di Via Obbligatorio

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179 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Foglio di via obbligatorio incompleto: condanna annullata
Un cittadino viene condannato in primo e secondo grado per essere rientrato in un Comune da cui era stato allontanato dal Questore. La difesa ricorre in Cassazione segnalando l'illegittimità dell'atto amministrativo. La Suprema Corte rileva che il Foglio di via obbligatorio notificato all'interessato conteneva soltanto il divieto di ritorno, omettendo l'ordine esplicito di fare rientro nel Comune di residenza. La giurisprudenza stabilisce che la misura di prevenzione richiede obbligatoriamente entrambe le prescrizioni per essere valida. La mancanza dell'intimazione di rientro rende l'atto illegittimo. Di conseguenza, il giudice penale deve disapplicarlo. La Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Sostituzione della pena detentiva negata per i precedenti
Un cittadino ha violato ripetutamente il divieto di ritorno in un comune imponendogli il foglio di via obbligatorio. I giudici di merito lo hanno condannato a quattro mesi di arresto, negando la sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria. La richiesta di conversione è stata respinta a causa dei numerosi precedenti penali dell'imputato, prevalentemente per reati contro il patrimonio, che dimostravano l'inaffidabilità del soggetto nel pagare la somma. Il condannato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando una presunta illogicità della decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la sostituzione della pena detentiva è una scelta discrezionale del giudice di merito, il quale può legittimamente negarla quando i precedenti penali indicano il concreto rischio che le prescrizioni economiche non vengano rispettate.
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Violazione del foglio di via: ricorso inammissibile e maximulta
Un cittadino è stato condannato a due mesi di arresto per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, essendosi presentato nel Comune vietato prima dello scadere dei tre anni previsti. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la contestazione sulla responsabilità era generica e costituiva un motivo nuovo, poiché in appello l'imputato aveva richiesto soltanto una riduzione della pena. La violazione del foglio di via comporta l'inammissibilità del ricorso proposto su presupposti mai avanzati nei precedenti gradi, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Foglio di via obbligatorio incompleto: annullata la condanna
L'Imputato è stato condannato nei primi gradi di giudizio per aver violato l'ordine di non fare ritorno in un determinato Comune. Il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando l'illegittimità del provvedimento notificatogli dal Questore, poiché privo dell'ordine esplicito di rientro nel proprio comune di residenza. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che per la legittimità del foglio di via obbligatorio occorrono sia l'ordine di rientrare nel comune di residenza sia il divieto di ritornare nel comune da cui si viene allontanati. Trattandosi di requisiti inscindibili, la mancanza di uno di essi rende l'atto illegittimo. Il giudice penale può quindi disapplicare l'atto amministrativo ed assolvere l'imputato. La Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Inosservanza del foglio di via: ricorso inammissibile
Una cittadina ricorre in Cassazione contro la condanna per inosservanza del foglio di via emesso dal Questore, che le vietava il rientro in un determinato Comune per tre anni. La difesa lamenta il mancato annullamento dell'atto amministrativo e contesta la misura della sanzione penale. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La questione sulla legittimità dell'atto non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, rendendo il motivo del tutto nuovo e improponibile in sede di legittimità. Inoltre, le doglianze sulla pena attengono al merito e non possono essere riesaminate. La condannata deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Foglio di via obbligatorio: assolta la violazione senza rientro
L'Imputato veniva condannato per aver violato il foglio di via obbligatorio, avendo fatto ritorno nel comune dal quale il Questore gli aveva ordinato di allontanarsi. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio stabilendo che il fatto non sussiste. I giudici di legittimità hanno riscontrato l'illegittimità dell'atto amministrativo originario. Nel provvedimento mancava infatti la prescrizione essenziale dell'intimazione a fare rientro nel comune di residenza. La Corte ha ribadito che l'ordine di rientro e il divieto di ritorno costituiscono requisiti inscindibili. Senza uno di essi, l'atto è illegittimo e deve essere disapplicato dal giudice penale, azzerando la rilevanza penale della condotta.
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Foglio di via obbligatorio: la Cassazione respinge il ricorso
L'Imputata riceve un foglio di via obbligatorio dopo un episodio legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, durante il quale un suo accompagnatore rimane ferito. L'ordine del Questore le impone di lasciare il comune e rientrare nella propria residenza. L'Imputata impugna il provvedimento contestandone la legittimità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che il foglio di via obbligatorio è valido quando contiene sia l'ordine di rientro sia il divieto di ritorno. L'Autorità Pubblica ha motivato in modo corretto la pericolosità sociale del contesto. L'Imputata perde il ricorso ed è condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Foglio di via obbligatorio violato: condanna confermata
L'imputato è stato condannato alla pena dell'arresto per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Nonostante il divieto formale di ritorno nel comune indicato, l'interessato è stato sorpreso dalle forze dell'ordine sul territorio vietato. Contro la decisione di appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente privi di fondamento e diretti a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti. La decisione dei giudici di merito era sorretta da una motivazione logica, coerente e priva di vizi. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Violazione del foglio di via obbligatorio: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese di arresto per un cittadino che ha violato il foglio di via obbligatorio. Il Questore gli aveva vietato il rientro nel Comune di Como a causa della sua pericolosità sociale, desunta da precedenti penali e segnalazioni per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico. Il destinatario ha impugnato la decisione sostenendo che il provvedimento si basasse su meri sospetti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il giudice penale può solo verificare la legittimità formale e la motivazione del provvedimento amministrativo, senza potersi sostituire alle valutazioni di merito del Questore sulla pericolosità del soggetto. Di conseguenza, il cittadino perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Foglio di via obbligatorio: la bugia sulla dimora costa caro
Due cittadini sono stati condannati per aver violato il foglio di via obbligatorio che vietava loro di fare ritorno nel Comune di Miglianico. I ricorrenti hanno impugnato la condanna sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo per mancanza di motivazione sulla loro pericolosità e perché il comune rappresentava la loro dimora abituale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l'ordine era motivato dalla loro partecipazione al gioco d'azzardo e che la tesi della dimora abituale era smentita dalle loro stesse precedenti dichiarazioni in cui affermavano di essere solo in transito. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna penale e inflitto una sanzione pecuniaria.
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Foglio di via obbligatorio incompleto: la condanna è nulla
Il Questore di Arezzo aveva emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di una donna, vietandole di tornare nel Comune di Cortona per tre anni. Tuttavia, il provvedimento non conteneva l'ordine esplicito di fare rientro nel suo comune di residenza. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna penale per la violazione del divieto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della difesa, stabilendo che il foglio di via obbligatorio è nullo se non contiene contemporaneamente sia l'ordine di rientro alla residenza sia il divieto di ritorno. Trattandosi di elementi inscindibili, la mancanza dell'ordine di rientro rende l'atto illegittimo. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna perché il fatto non sussiste.
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Violazione del foglio di via obbligatorio: condanna annullata
Un cittadino viene condannato per aver violato il foglio di via obbligatorio, facendo ritorno in un Comune vietato. L'imputato ricorre in Cassazione eccependo la mancanza di prova della notifica dell'avvio del procedimento amministrativo. La Suprema Corte ritiene il ricorso ammissibile poiché i giudici d'appello non hanno verificato l'effettiva notifica dell'atto, limitandosi a presumere la regolarità dall'ordine del Questore. Di conseguenza, non essendo il ricorso inammissibile, i giudici dichiarano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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Foglio di via obbligatorio: la residenza smentisce il ricorso
Il caso riguarda un cittadino accusato di aver violato un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del provvedimento per l'errata indicazione della sua dimora abituale. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per la normativa applicabile all'epoca dei fatti (precedente alle modifiche del Decreto Caivano), il provvedimento deve contenere l'ordine di allontanamento e l'indicazione del rientro nel comune di residenza. Nel caso specifico, il provvedimento indicava correttamente la residenza anagrafica del destinatario, non smentita da prove contrarie. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Carenza di interesse: l’assoluzione prevale sulla prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro l'assoluzione di un cittadino accusato di aver violato un foglio di via obbligatorio. La Corte d'Appello aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, rilevando l'assenza della doppia intimazione nel provvedimento del Questore. Il Procuratore ha impugnato la decisione chiedendo la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha rilevato una sopravvenuta carenza di interesse da parte del pubblico ministero. Infatti, l'impugnazione deve mirare a un risultato concretamente favorevole e non teorico. Poiché il reato era comunque prescritto e l'assoluzione nel merito è più favorevole della prescrizione, il ricorso è stato respinto.
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Foglio di via obbligatorio incompleto: condanna annullata
Un cittadino e stato condannato per aver violato un foglio di via obbligatorio, essendo stato trovato nel territorio di un Comune da cui era stato allontanati. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo che il provvedimento del Questore non conteneva l'ordine di fare rientro nel proprio luogo di residenza, ma solo il divieto di tornare nel Comune in questione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancanza di una delle due prescrizioni rende il provvedimento illegittimo. Di conseguenza, il giudice penale deve disapplicare l'atto amministrativo viziato. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna perche il fatto non sussiste.
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Foglio di via obbligatorio: la Cassazione taglia la pena illegittima
Il Cittadino è stato condannato per aver violato il foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione che gli vietava il ritorno in un determinato Comune. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno calcolato la pena partendo da una base superiore al massimo stabilito dalla legge, fissato tra uno e sei mesi di arresto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino, annullando la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il caso viene rinviato alla Corte d'Appello per ricalcolare la pena nel rispetto dei limiti di legge.
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Foglio di via obbligatorio ignorato: la Cassazione conferma l’arresto
Il Ricorrente è stato condannato a un anno e dieci giorni di arresto per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna, che gli imponeva di presentarsi entro un giorno presso la Questura di Alessandria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del destinatario della misura, poiché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti già ampiamente accertati nei precedenti gradi di giudizio, senza evidenziare reali vizi logici nella sentenza impugnata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Foglio di via obbligatorio incompleto: cancellata la condanna
Il caso riguarda un cittadino condannato per aver violato un provvedimento del Questore che gli vietava di tornare nel Comune di Torino. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo perché privo dell'ordine di rientro nel comune di residenza (Milano). La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il foglio di via obbligatorio deve contenere necessariamente sia l'ordine di allontanamento sia l'ordine di rientro. La mancanza di uno di questi elementi determina la nullità dell'atto amministrativo, che il giudice penale deve disapplicare. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste, sancendo la piena assoluzione del cittadino.
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Foglio di via obbligatorio: vietato il ritorno ma l’atto è nullo
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta a un cittadino per la violazione del foglio di via obbligatorio. Il provvedimento del Questore conteneva solo il divieto di ritorno nel Comune di San Severino Marche, ma non l'ordine di rientro nel Comune di residenza (Grosseto). I giudici hanno stabilito che il foglio di via obbligatorio deve contenere necessariamente entrambe le prescrizioni. La mancanza di una di esse determina la nullità strutturale dell'atto amministrativo, che il giudice penale deve disapplicare. Di conseguenza, il fatto non sussiste e il cittadino viene assolto.
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Violazione del foglio di via: ricorso ripetitivo costa 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato a due mesi di arresto per la violazione del foglio di via (art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011). Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello riproponendo genericamente le stesse obiezioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno ribadito che la semplice ripetizione dei motivi d'appello rende il ricorso inammissibile. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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