Una società di servizi ha acquistato un'auto di lusso da una società di leasing, prima che venisse trascritta la confisca di prevenzione emessa contro il precedente utilizzatore. La società acquirente ha proposto un incidente di esecuzione per revocare la misura, sostenendo la propria buona fede. Il Tribunale ha respinto la richiesta ritenendo la vendita fittizia, poiché mancava la prova del pagamento del prezzo e del possesso fisico del veicolo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, per tutelare il terzo acquirente non basta la buona fede formale, ma occorre dimostrare l'effettivo esborso di denaro e il reale trasferimento del bene, elementi essenziali per escludere la natura simulata dell'operazione.
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