La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo per un'azienda di versare i contributi previdenziali e il FIRR all'ente di previdenza degli agenti. La controversia nasce dalla qualificazione del rapporto di collaborazione con un lavoratore: l'azienda sosteneva si trattasse di prestazioni occasionali, mentre l'ente previdenziale rivendicava l'esistenza di un vero e proprio contratto di agenzia. I giudici hanno stabilito che la stabilità del rapporto, dimostrata dall'emissione regolare e trimestrale di fatture per una serie indeterminata di affari, qualifica la relazione come contratto di agenzia. Il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile poiché richiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività vietata in sede di legittimità, e non allegava i contratti collettivi contestati. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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