La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per furto pluriaggravato. Il motivo principale dell'inammissibilità risiede nella firma del ricorso per Cassazione, che è stata apposta personalmente dall'imputato anziché dal suo difensore abilitato. Questo comportamento viola l'articolo 613 del codice di procedura penale, modificato nel 2017, che riserva la sottoscrizione esclusivamente ai difensori iscritti nell'albo speciale. Oltre all'inammissibilità, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella presentazione dell'atto invalido.
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