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File .P7M

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un file con questa estensione è un documento a cui è stata applicata una firma digitale in formato CAdES. Funziona come una 'busta' informatica che contiene sia il documento originale sia i dati della firma.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Notifica PEC atto tributario: PDF valido? La Cassazione rinvia
Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo l'invalidità della notifica degli atti presupposti. Tali atti erano stati inviati tramite Posta Elettronica Certificata come semplici file PDF, anziché nel formato .p7m con firma digitale. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto il ricorso, ritenendo la notifica valida e comunque sanata dalla conoscenza degli atti da parte del contribuente. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha emesso una decisione finale. Con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa per un ulteriore esame, lasciando aperta la questione cruciale sulla validità della notifica PEC di un atto tributario in formato PDF.
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Firma digitale: appello inammissibile senza prova
La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di un appello in materia edilizia, trasmesso via PEC, poiché la ricorrente non ha fornito la prova certa dell'avvenuta apposizione della firma digitale sull'atto. Secondo la Corte, non è sufficiente affermare di aver firmato digitalmente, ma è necessario dimostrarlo con elementi oggettivi, come il file in formato .p7m o un'attestazione del gestore, mancanti nel caso di specie.
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Pignoramento notificato PDF: valido senza firma p7m
La Corte di Cassazione ha stabilito la validità di un pignoramento notificato PDF tramite PEC dall'Agente della Riscossione. Anche se il file non è in formato p7m (con firma digitale) e manca l'attestazione di conformità, l'atto è valido. La Corte chiarisce che la firma non è un requisito di validità per questo specifico atto e che un documento nativo digitale, come un PDF, è un originale e non una copia, pertanto non necessita di attestazione di conformità.
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Scientia decoctionis: prova e oneri del creditore
Una società creditrice ha ricevuto pagamenti da un'altra società, poi fallita. Il curatore ha agito in revocatoria, sostenendo la conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis). La creditrice ha contestato la validità della notifica dell'atto di citazione (ricevuta via PEC con file .p7m) e la mancanza di prove. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il destinatario di una PEC deve essere in grado di aprire i formati legali come il .p7m e che la scientia decoctionis si può provare con indizi quali solleciti, piani di rientro falliti e le stesse dichiarazioni del creditore in precedenti atti giudiziari.
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Firma digitale p7m: la Cassazione ne conferma la validità
La Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile un appello per presunta mancanza di firma. L'atto era stato depositato telematicamente in formato .pdf.p7m. La Corte ha stabilito che l'estensione .p7m è di per sé prova sufficiente dell'apposizione della firma digitale p7m, rendendo illegittima la declaratoria di inammissibilità e rinviando gli atti per un nuovo esame.
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Appello via PEC: la firma digitale c’è col .p7m
La Corte di Cassazione ha annullato una declaratoria di inammissibilità per un appello via PEC. Si è stabilito che la presenza di un file con estensione .pdf.p7m è prova sufficiente della firma digitale, rendendo errata la decisione del Tribunale che aveva ritenuto l'atto non sottoscritto.
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Notifica PEC: la Cassazione convalida il file PDF
Una società ha impugnato una cartella di pagamento per debiti IVA e IRES, notificata tramite PEC. La commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo la notifica invalida perché l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto solo le stampe delle ricevute PEC e non i file originali, e perché l'allegato era in formato .pdf anziché .p7m. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per la notifica PEC è sufficiente la produzione della ricevuta di consegna, anche in copia cartacea, e che il formato .pdf è pienamente valido e equivalente al .p7m per questo tipo di atti. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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