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Fido Di Fatto

15 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un'apertura di credito non formalizzata per iscritto, ma concessa e tollerata dalla banca nei fatti. La sua esistenza può rendere i versamenti 'ripristinatori' anziché 'solutori', con importanti conseguenze sulla prescrizione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Banca vs Cliente: La Cassazione conferma la Ripetizione dell’Indebito
Una società ha richiesto alla Banca la **ripetizione dell'indebito bancario**, ovvero la restituzione di somme ritenute non dovute, derivanti da un conto corrente con un "fido di fatto". La Corte d'Appello ha condannato la Banca a pagare una somma, più interessi e rivalutazione monetaria. La Banca ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione del "fido di fatto" in assenza di contratto scritto, la validità della prova dei movimenti contabili e il riconoscimento della rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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Ripetizione dell’indebito bancario: fido nullo, interessi salvi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso de La Banca contro La Società in una causa di ripetizione dell'indebito bancario. La Società chiedeva la restituzione di somme versate su un conto corrente nullo per mancanza di forma scritta. La Cassazione ha stabilito due principi fondamentali. Primo: spetta al cliente dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito (fido) per qualificare i versamenti come ripristinatori ed evitare la prescrizione decennale. Non basta presumere un fido di fatto. Secondo: in caso di nullità del contratto, la banca ha diritto alla restituzione delle somme erogate con gli interessi legali dall'indebito oggettivo, decorrenti dal pagamento o dalla domanda a seconda della buona o mala fede del cliente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ripetizione indebito bancario: prova del fido
In un caso di ripetizione indebito bancario, la Corte d'Appello ha stabilito che l'esistenza di un fido può essere provata per presunzioni, influenzando il calcolo della prescrizione decennale delle rimesse solutorie effettuate dal correntista.
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Fido di Fatto: Banca Perde Causa Milionaria per Errore Formale
Una società fallita si opponeva alla richiesta di una banca di essere ammessa tra i creditori, sostenendo di avere un controcredito per addebiti illegittimi. La banca eccepiva la prescrizione di tale pretesa. Il tribunale dava ragione alla società, riconoscendo l'esistenza di un 'fido di fatto' che impediva la decorrenza della prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della banca. L'istituto di credito non aveva infatti contestato in modo corretto la motivazione del giudice sull'esistenza del fido di fatto, perdendo così la causa per un vizio formale del ricorso.
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Prova del Fido di Fatto: Cliente perde la causa contro la Banca
Una cooperativa agricola ha citato in giudizio la propria banca per la restituzione di somme indebitamente pagate sul conto corrente, lamentando anche il mancato riconoscimento di un'apertura di credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, stabilendo un principio fondamentale: la prova del fido di fatto spetta esclusivamente al cliente. I giudici hanno chiarito che non basta la semplice tolleranza degli scoperti da parte della banca per dimostrare l'esistenza di un accordo di fido. In assenza di prove concrete fornite dal correntista, la richiesta non può essere accolta. La valutazione delle prove, inoltre, è compito del giudice di merito e non può essere messa in discussione in Cassazione.
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Prescrizione Rimesse Solutorie: No al Fido di Fatto Bancario
Una società ha citato in giudizio una banca per recuperare oneri ritenuti illegittimi. La banca si è difesa sostenendo che il diritto alla restituzione era scaduto. La Cassazione ha dato ragione alla banca, chiarendo il principio della prescrizione rimesse solutorie. Ha stabilito che il termine di dieci anni per la richiesta di rimborso non parte dalla chiusura del conto, ma dalla data di ogni singolo versamento effettuato per coprire un 'rosso' non autorizzato da un contratto di fido. La Corte ha inoltre ribadito l'inesistenza giuridica del cosiddetto 'fido di fatto', affermando che la sola tolleranza della banca non equivale a un'apertura di credito formale.
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Fido di Fatto: Tolleranza della Banca non Basta, Cliente Perde
Un'azienda ha citato in giudizio una banca sostenendo l'esistenza di un fido di fatto, basato sulla tolleranza agli sconfinamenti per diversi anni. L'obiettivo era classificare i versamenti come 'ripristinatori' e non 'solutori', per evitare la prescrizione della richiesta di restituzione di somme. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la semplice tolleranza della banca non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un fido di fatto. In assenza di un accordo, anche informale, che definisca un limite di credito, i versamenti su conto scoperto sono considerati pagamenti e si prescrivono singolarmente. L'azienda ha quindi perso la causa.
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Fido di fatto con usura: la banca perde e i garanti non pagano
Una banca ha richiesto il pagamento di uno scoperto di conto a due garanti. Questi si sono opposti sostenendo l'esistenza di un fido di fatto con tassi di interesse usurari. La Corte d'Appello ha accolto la loro tesi: pur riconoscendo che un'apertura di credito può nascere da comportamenti concludenti, ha accertato l'applicazione di tassi illegali. Di conseguenza, ha rigettato la domanda della banca. Quest'ultima, dopo aver impugnato la decisione in Cassazione, ha rinunciato al ricorso, rendendo definitiva la vittoria dei garanti, che non hanno dovuto pagare nulla.
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Fido di fatto: la Cassazione sulla prescrizione
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di diritto bancario, chiarendo aspetti fondamentali del fido di fatto e del suo impatto sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell'indebito. La controversia nasceva dalla richiesta di un correntista di ricalcolare il saldo del proprio conto per addebiti illegittimi, quali interessi anatocistici e usurari. La banca si difendeva eccependo la prescrizione. La Suprema Corte ha confermato che l'esistenza di un fido di fatto, anche in assenza di un contratto scritto, può essere provata con presunzioni, come la tolleranza sistematica degli scoperti. Tale affidamento rende le rimesse 'ripristinatorie' e non 'solutorie', posticipando il decorso della prescrizione alla chiusura del conto. L'ordinanza ha anche precisato le modalità di calcolo dell'usura per la commissione di massimo scoperto e cassato la sentenza d'appello per aver ricalcolato spese non oggetto di una specifica domanda del cliente.
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Onere della prova fido di fatto: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31766/2025, ha stabilito che in un'azione di ripetizione di indebito bancario, l'onere della prova del fido di fatto grava sul correntista. La semplice tolleranza della banca verso gli sconfinamenti non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'apertura di credito, elemento cruciale per contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito. La Corte ha quindi respinto il ricorso del fallimento di una società, confermando la decisione d'appello che aveva negato il rimborso delle somme ritenute prescritte.
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Prescrizione Rimesse Solutorie: Ruolo del Fido
Una società e i suoi fideiussori hanno agito contro una banca per la restituzione di somme indebitamente versate su un conto corrente. La banca si è difesa eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione. Il nodo centrale della controversia è diventato stabilire la natura dei versamenti (ripristinatori o solutori), legata all'esistenza di un'apertura di credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18230/2024, ha stabilito un principio fondamentale: l'esistenza di un fido, anche "di fatto", costituisce un'eccezione in senso lato. Ciò significa che il giudice deve valutarla sulla base dei documenti in atti per decidere sulla prescrizione rimesse solutorie, anche se il cliente non l'ha specificamente allegata nei suoi scritti difensivi iniziali. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Fido di fatto: interessi e anatocismo in conto corrente
Un cliente bancario ha impugnato una sentenza relativa a interessi, anatocismo e commissioni su un conto corrente con un "fido di fatto". La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, stabilendo che la clausola di anatocismo non è vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. Inoltre, ha chiarito che l'esistenza di un fido di fatto non giustifica l'applicazione dei tassi sostitutivi dell'art. 117 T.U.B. se i tassi sono già previsti contrattualmente. Anche la compensazione parziale delle spese legali è stata confermata come legittima.
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Rimesse solutorie: la Cassazione e il fido di fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un istituto di credito contro una società correntista. La controversia riguardava la rideterminazione del saldo di un conto corrente, epurato da addebiti illegittimi come la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale. La Corte ha confermato che il calcolo delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione deve basarsi sul saldo ricalcolato e depurato, non sul saldo originario indicato dalla banca. L'inammissibilità è derivata dal fatto che i motivi del ricorso vertevano su riesami di fatto, non consentiti in sede di legittimità, e non contestavano la ratio decidendi della sentenza d'appello relativa alla natura protettiva del fido di fatto.
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Fido di fatto: la tolleranza della banca non basta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un correntista che contestava un saldo passivo. Il cliente sosteneva l'esistenza di un'apertura di credito basandosi sulla tolleranza della banca agli scoperti (il cosiddetto 'fido di fatto'), ai fini della prescrizione. La Corte ha stabilito che la mera tolleranza e l'applicazione di interessi passivi non sono sufficienti a provare l'esistenza di un contratto formale di affidamento, confermando che l'onere di dimostrare tale contratto spetta al correntista.
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Fido di fatto: prova e prescrizione prima del 1992
Un istituto di credito ricorre in Cassazione contro la decisione di merito che riconosceva un fido di fatto a un correntista per il periodo ante-1992. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la prova del fido può essere desunta da presunzioni e fatti concludenti, bloccando così la decorrenza della prescrizione per le rimesse ripristinatorie.
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