Una società debitrice, garantita da due fideiussori, avviava una causa contro la banca creditrice. A seguito del fallimento della società, la banca e il curatore fallimentare stipulavano un accordo transattivo che riduceva notevolmente il debito complessivo. Successivamente, la banca chiedeva ai fideiussori il pagamento dell'intero debito originario tramite decreto ingiuntivo. I garanti si opponevano invocando l'accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società di recupero crediti, confermando che l'estensione della transazione al fideiussore è pienamente legittima ai sensi dell'articolo 1304 del codice civile. I fideiussori, pur essendo estranei all'accordo, possono avvalersi della riduzione del debito concordata tra il creditore e il debitore principale, neutralizzando così la pretesa originaria della banca.
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