La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l'ipotesi di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Secondo gli Ermellini, la valutazione sulla lieve entità deve essere complessiva e anche un solo elemento di particolare gravità, come la professionalità dell'attività di spaccio, è sufficiente a escludere tale beneficio, rendendo la motivazione del giudice di merito non sindacabile se logicamente argomentata.
Continua »