Un imprenditore, raggirato da un promotore finanziario che si fingeva un alto prelato, ha chiesto il risarcimento del danno. La Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha rigettato la domanda. La sentenza chiarisce che per la prova del danno tramite presunzioni non basta dimostrare la condotta illecita (fatto noto), ma è necessario che i fatti allegati siano precisi e gravi, tali da rendere probabile, secondo l'esperienza comune, l'esistenza di un danno effettivo (fatto ignoto). Allegazioni generiche non sono sufficienti a fondare un ragionamento presuntivo.
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