Il caso riguarda Il Venditore, condannato per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri per aver messo in vendita 200 grammi di sigarette senza sigillo. La Corte d'Appello ha applicato la recidiva specifica, confermando la pena detentiva. Il Venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il reato fosse stato depenalizzato dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contrabbando di tabacchi aggravato dalla recidiva costituisce un reato autonomo punito con pena detentiva. Di conseguenza, questa fattispecie non rientra nella depenalizzazione, anche se i precedenti reati che fondano la recidiva sono stati depenalizzati. Il Venditore perde la causa, la condanna è confermata e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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