Un proprietario di immobili scopre che il suo procuratore ha venduto i suoi beni ai propri figli. Ottenuta la nullità degli atti in primo grado perché simulati, il procuratore presenta appello. Tuttavia, dopo aver depositato l'atto, ritira il proprio fascicolo di parte, che conteneva la sentenza da impugnare, e non lo rideposita più. La Corte d'Appello, non potendo esaminare la decisione contestata, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che senza la sentenza da riesaminare, il giudice non può decidere nel merito. L'errore formale ha quindi bloccato la possibilità di una revisione della causa.
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