Un gruppo di lavoratori, dopo aver ottenuto una sentenza di condanna per licenziamento illegittimo contro un'associazione, ha avviato un pignoramento presso terzi nei confronti di un ente pubblico, debitore dell'associazione stessa. L'ente pubblico ha reso una dichiarazione negativa, negando il proprio debito. I lavoratori hanno quindi promosso un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Il Tribunale ha accertato l'esistenza di un credito disponibile di oltre 333.000 euro e ha condannato l'ente pubblico al pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che spetta alle parti, e non al giudice d'ufficio, produrre i documenti della fase sommaria inserendoli nei propri fascicoli. L'ente pubblico è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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